Sez. 1, Ordinanza n. 19810 del 17/07/2025 (Rv. 675918-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Creditore dissenziente - Formale opposizione all'omologa - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Il creditore dissenziente rispetto alla proposta di concordato preventivo deve opporsi formalmente all'omologa, costituendosi in giudizio e depositando una memoria, sicché, in caso contrario, egli non assume la qualità di parte in senso formale ed il tribunale, in mancanza di altre opposizioni ritualmente proposte, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 180, comma 3, l.fall.
Legge Falliment. art. 180 com. 2, Legge Falliment. art. 180 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)