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Sez. 1, Ordinanza n. 19788 del 14/06/2026 (Rv. 678515-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Concordato preventivo - Sentenza di omologazione - Legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell’art. 51, comma 1, CCII - Individuazione.
Stato
decisa il 2026-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678515-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, avverso la sentenza di omologazione sono legittimati a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 14 del 2019, unicamente coloro che hanno rivestito qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, ad eccezione del caso in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 48, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)