Sez. U, Sentenza n. 1680 del 28/06/1966 (Rv. 323294 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - REQUISITO DELLA RECIPROCITA - INCIDENZA NON SULLA GIURISDIZIONE MA SULL'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI CIVILI FATTI VALERE IN GIUDIZIO - PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITA - PRONUNCIA DI MERITO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - TRATTAMENTO DELLO STRANIERO - REQUISITO DELLA RECIPROCITA - INCIDENZA NON SULLA GIURISDIZIONE MA SULL'ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI CIVILI FATTI VALERE IN GIUDIZIO - PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DELLA CONDIZIONE DI RECIPROCITA - PRONUNCIA DI MERITO.*
Il requisito della reciprocita, stabilito dall'art. 16 disp.Sulla legge in generale, non incide sulla giurisdizione, bensi sull'attribuzione dei diritti civili che lo straniero intende far valere in giudizio. La pronuncia del giudice che accerta l'insussistenza della condizione di reciprocita e, percio, una decisione di merito relativa al mancato godimento, da parte dello straniero, di quei diritti civili per cui e stata proposta domanda giudiziaria, non un provvedimento che dichiari il difetto di giurisdizione.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)