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Sez. 3, Sentenza n. 992 del 28/03/1972 (Rv. 357299 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) RECIPROCITA - AZIONE DELLO STRANIERO CONTRO IL CITTADINO DAVANTI ALL'AGO - ESCLUSIONE DI LIMITAZIONI - CONDIZIONE DI RECIPROCITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357299-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) RECIPROCITA - AZIONE DELLO STRANIERO CONTRO IL CITTADINO DAVANTI ALL'AGO - ESCLUSIONE DI LIMITAZIONI - CONDIZIONE DI RECIPROCITA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Dalla disposizione dell'art 4 cod proc civ che subordina al concorso di taluni momenti di collegamento la possibilita che lo straniero sia convenuto davanti ai giudici dello stato, nulla prescrivendo per l'opposta ipotesi dell'Azione promossa dallo straniero contro il cittadino, deriva in via diretta, pur se implicita, il principio secondo cui lo straniero puo convenire in giudizio il cittadino davanti all'autorita giudiziaria italiana senza alcuna limitazione o riserva. Nessuna incidenza ha su questo principio l'art 16 disp prel cod civ, secondo cui lo straniero e ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita, poiche dal coordinamento delle due Disposizioni deriva che lo straniero pur potendo astrattamente rivolgersi al giudice italiano, infondatamente ne invocherebbe la tutela giurisdizionale per diritti di cui, mancando la condizione di reciprocita, non potesse godere. (V 1680'66, mass n 323294).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Preleggi art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)