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Sez. 1, Sentenza n. 10926 del 04/11/1993 (Rv. 484176 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità di espropriazione - Debito di "valuta" - Configurabilità - Maggior danno per svalutazione monetaria - Risarcibilità - Condizioni - Prova - Mezzi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484176-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Con riguardo all'indennità di espropriazione - che integra un debito "di valuta" anche per la maggior somma riconosciuta in esito al giudizio di opposizione alla stima - la svalutazione monetaria, intervenuta durante il colpevole ritardo del debitore, non giustifica un adeguamento automatico, ma può costituire solo ragione di ulteriore danno risarcibile, a norma dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., in aggiunta a quello coperto dagli interessi, e, quindi, esclusivamente nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri il pregiudizio patrimoniale subito. Tale prova può essere anche desunta da fatti notori ed elementi presuntivi, purché strettamente correlati alle qualità del singolo creditore o, comunque, della categoria alla quale questi appartiene (sulla base di tali principi, la S.C. ha annullato la sentenza con la quale, in esito al giudizio di opposizione alla stima, il danno da svalutazione monetaria, non avendo il creditore nulla provato né allegato sul punto, era stato calcolato con criteri meramente automatici e senza alcun riferimento alle qualità personali dell'espropriato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)