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Sez. 1, Sentenza n. 9706 del 17/11/1994 (Rv. 488667 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di espropriazione - Debito di valuta - Configurabilità - Maggior danno - Riconoscimento - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488667-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblico interesse, poiché l'indennità di espropriazione costituisce debito di valuta, i riconoscimento del maggior danno che sia derivato dalla impossibilità del creditore di disporre della somma dovutagli durante il periodo della mora richiede che quest'ultimo deduca e dimostri, sia pure sulla base di indici presuntivi, che il pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti depauperativi dell'inflazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)