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Sez. U, Sentenza n. 1398 del 09/05/1972 (Rv. 357985 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI EDIFICI FUORI DEL PERIMETRO DEL PR DI ROMA DEL 1909 - DESTINAZIONE AD AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERIO DEL PURO VALORE DEL TERRENO - INAPPLICABILITA - CRITERIO DELLA MEDIA DEL VALORE E DELL'IMPONIBILE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357985-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI EDIFICI FUORI DEL PERIMETRO DEL PR DI ROMA DEL 1909 - DESTINAZIONE AD AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERIO DEL PURO VALORE DEL TERRENO - INAPPLICABILITA - CRITERIO DELLA MEDIA DEL VALORE E DELL'IMPONIBILE - APPLICABILITA.*

Nel caso di espropriazione di edifici costruiti su aree ricadenti al di fuori del perimetro del piano regolatore di Roma del 1909 ed aventi la destinazione a spazi od aree pubbliche, ai fini delle determinazioni della indennita di espropriazione deve applicarsi il comma primo dell'art 4 della legge 24 marzo 1932 n 355 (criterio della media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato) e non quello del puro valore del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilita, di cui al comma quarto del medesimo articolo. (V 1973'61).*

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)