Sez. U, Sentenza n. 1398 del 09/05/1972 (Rv. 357985 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI EDIFICI FUORI DEL PERIMETRO DEL PR DI ROMA DEL 1909 - DESTINAZIONE AD AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERIO DEL PURO VALORE DEL TERRENO - INAPPLICABILITA - CRITERIO DELLA MEDIA DEL VALORE E DELL'IMPONIBILE - APPLICABILITA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - LEGGE PER ROMA - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - ESPROPRIAZIONE DI EDIFICI FUORI DEL PERIMETRO DEL PR DI ROMA DEL 1909 - DESTINAZIONE AD AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA - CRITERIO DEL PURO VALORE DEL TERRENO - INAPPLICABILITA - CRITERIO DELLA MEDIA DEL VALORE E DELL'IMPONIBILE - APPLICABILITA.*
Nel caso di espropriazione di edifici costruiti su aree ricadenti al di fuori del perimetro del piano regolatore di Roma del 1909 ed aventi la destinazione a spazi od aree pubbliche, ai fini delle determinazioni della indennita di espropriazione deve applicarsi il comma primo dell'art 4 della legge 24 marzo 1932 n 355 (criterio della media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato) e non quello del puro valore del terreno, indipendentemente dalla sua edificabilita, di cui al comma quarto del medesimo articolo. (V 1973'61).*
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)