Sez. U, Sentenza n. 2711 del 23/08/1972 (Rv. 360370 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPERE ESEGUITE SUL SUOLO OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI ESECUZIONE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALL'IPOTESI DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI ROMA EX LEGGE N 355 DEL 1932.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPERE ESEGUITE SUL SUOLO OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE, DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO DI ESECUZIONE - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO ALL'IPOTESI DI PUBBLICAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DI ROMA EX LEGGE N 355 DEL 1932.*
Ai sensi dell'art 43 comma secondo della legge 25 giugno 1865 n 2359 le opere eseguite sul suolo oggetto di espropriazione per pubblica utilita dopo la pubblicazione dell'avviso di deposito del piano di esecuzione si presumono fatte, senza possibilita di prova contraria, allo scopo di conseguire una maggiore indennita e, percio, non sono indennizzabili. E poiche i piani particolareggiati di esecuzione di cui all'art 3 della legge 24 marzo 1932 n 355, sul piano regolatore di Roma corrispondono alla dichiarazione di pubblica utilita ed alla formazione del piano particolareggiato di cui agli artt 16 e 17 della citata legge generale sulle espropriazioni, se si accerti che sul terreno siano stati posti in opera dall'espropriato manufatti dopo la pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione ed in contrasto con i vincoli del piano stesso, non puo essere attribuito alcun indennizzo all'espropriato al riguardo. E a carico del comune l'Onere di dimostrare che le costruzioni siano state eseguite in violazione dei suddetti divieti, ed allo scopo di conseguire una maggiore indennita. (nella specie la Cassazione ha rilevato che il collegio arbitrale si era fondato per negare l'indennizzabilita della costruzione sulla mera deduzione del comune e nell'escludere che la controdeduzione degli espropriati potesse valere a superare l'opposto assunto aveva, in definitiva addossato agli attori l'Onere della controprova, gravante per legge sulla controparte. (V 1398'72, mass nn 357985, 357986, 357987; 94'70; 1930'67; 2910'63; (V 1915'60).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 43, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 16 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 17 CORTE COST., Legge 24/03/1932 num. 355 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)