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Sez. L, Sentenza n. 581 del 21/01/1994 (Rv. 485079 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno | Maggiorazioni relative erogate con continuatività per turni periodici - Inclusione nella retribuzione ordinaria - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485079-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - Lavoro notturno

Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo non solo dell'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto - ai sensi della nozione omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., sia nel testo anteriore che in quello successivo all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 - ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge (come l'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, per il compenso del lavoro prestato durante le festività) o la contrattazione collettiva (come con riguardo alla gratifica natalizia, l'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, per i dipendenti da imprese industriali private, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960 ed efficace anche oltre la sua scadenza, fino alla sostituzione, o alla deroga "in melius", con altro contratto collettivo) facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 287 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)