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Sez. L, Sentenza n. 6372 del 13/07/1996 (Rv. 498551 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Retribuzione spettante - Determinazione criteri - Maggiorazione per lavoro notturno prestato in turni periodici - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498551-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

La retribuzione dovuta al lavoratore subordinato durante il periodo di ferie annuali deve essere calcolata tenendo conto di tutto ciò che viene normalmente corrisposto al lavoratore stesso (e quindi anche la maggiorazione contrattualmente prevista per il lavoro normalmente prestato di notte sulla base di turni periodici predeterminati), conformemente del resto alla ratio della disposizione di cui all'art. 36, terzo comma, della Costituzione, e tenuto conto che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, sarebbe a queste possibile, mediante la fissazione di una retribuzione pressoché irrisoria, una osservanza solo apparente del precetto costituzionale e quindi la sua sostanziale elusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)