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Sez. U, Sentenza n. 831 del 24/03/1971 (Rv. 350679 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRESUPPOSTI - IMPUTAZIONI MOSSE ALL'AVVOCATO - FONDATEZZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350679-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - PRESUPPOSTI - IMPUTAZIONI MOSSE ALL'AVVOCATO - FONDATEZZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'applicazione della sospensione cautelare, avendo il suo normale presupposto nella semplice emanazione di un mandato o ordine di comparizione, richiede soltanto una valutazione della gravita delle imputazioni mosse al professionista e prescinde quindi dalla valutazione della fondatezza delle stesse, che deve invece formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare.*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)