Sez. U, Sentenza n. 2463 del 09/04/1986 (Rv. 445557 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE IN PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI TUTELA DELL'INCOLPATO NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PENALE - INCONFIGURABILITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI - SOSPENSIONE CAUTELARE IN PENDENZA DI GIUDIZIO PENALE - NATURA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI TUTELA DELL'INCOLPATO NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE PENALE - INCONFIGURABILITÀ.*
La sospensione in via cautelare dall'Esercizio della professione, che venga disposta dal consiglio dell'ordine a carico di avvocato o procuratore sottoposto a processo penale (art. 43 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), configura un provvedimento, con immediata esecutività, di natura amministrativa, non giurisdizionale, che è giustificato dal mero riscontro della gravità delle imputazioni di cui al suddetto processo, senza alcuna valutazione sulla loro fondatezza, e rispetto al quale, pertanto, non è configurabile una violazione dei principi costituzionali in tema di tutela dello incolpato nell'ambito dell'Esercizio della giurisdizione penale. (V 831/71, mass n 350677; (V 831/71, mass n 350679).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 22, Costituzione art. 25, Costituzione art. 102, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)