Sez. 5 - , Ordinanza n. 8476 del 15/03/2022 (Rv. 664148 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Reddito di impresa - Cessione di fondo agricolo con preliminare di acquisto dei diritti edificatori - Operazione inerente all’attività agricola - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE
In tema di determinazione del reddito di impresa, la cessione immobiliare di un fondo agricolo, avvenuta attraverso un contratto preliminare di acquisto dei diritti edificatori sull'area, realizza un'operazione non inerente all'attività agricola di coltivazione e sfruttamento del fondo e, come tale, segue le regole della tassazione comune di costi e ricavi. (Fattispecie anteriore all'introduzione, a decorrere dal 2007, dell'opzione per le società agricole di scelta della determinazione forfettaria del reddito agrario, ex art. 1, comma 1093, della l. n. 296 del 2006, disposizione poi abrogata dall'art. 1, comma 513, della l. n. 228 del 2012).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1093 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 513 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)