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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7447 del 08/03/2022 (Rv. 664130 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE | Reddito agricolo - Attività connessa ad attività agricola - Requisiti.
Stato
decisa il 2022-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664130-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema d'imposte sui redditi, la tassazione dell'attività agricola sul reddito catastale, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, e non sul reddito effettivamente percepito, trova applicazione, sul piano soggettivo, tanto agli imprenditori individuali quanto alle società agricole, che possono chiederne l'applicazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, mentre, sul piano oggettivo, incontra il limite nell'ordinario sfruttamento delle potenzialità del fondo, superato il quale cessa per tutti il trattamento agevolato, operando per l'eccedenza gli artt. 56, ultimo comma, e 56 bis del d.P.R. n. 917 del 1986.

Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)