Sez. 1, Sentenza n. 15345 del 01/12/2000 (Rv. 542319 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - COMPENSO AL CUSTODE | Specifica domanda - Necessità - Possibilità di desumerla dalla domanda di inefficacia del sequestro - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - COMPENSO AL CUSTODE
Un'istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi", senza estenderne l'ambito soggettivo di riferimento. Ne consegue che nella domanda di inefficacia della misura del sequestro giudiziario avanzata dal sequestrato non è tacitamente sussumibile altresì la domanda di liquidazione dei compensi al custode, diversi essendone sia i soggetti sia l'oggetto, nel senso che la seconda investe un terzo estraneo al rapporto principale dedotto in giudizio ed è affatto distinta, quanto agli elementi essenziali, dalla prima, potendo risultare indipendente anche dallo stesso procedimento in cui venga emessa la statuizione richiesta in materia cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 676, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)