Sez. 3, Sentenza n. 6727 del 14/06/1991 (Rv. 472661 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Implicita | Istanza non espressamente e formalmente proposta - Domanda implicita - ConfigurabilitĂ - Condizioni.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Implicita
La domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice non solo nella sua formulazione letterale ma anche e soprattutto nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire con la conseguenza che una istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e la "causa petendi" e non ne estenda l'ambito soggettivo di riferimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di adeguamento del canone locativo, implicando l'accertamento del canone corrisposto, contenesse anche una domanda strumentale di accertamento della simulazione del canone risultante dal contratto di locazione, non espressamente richiesta dal convenuto, ma risultante dalle scritture private alle quali quest'ultimo si era riferito nell'indicare lo effettivo importo del canone corrisposto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)