Sez. 1, Sentenza n. 6927 del 08/04/2016 (Rv. 639326 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Centrale di allarme interbancaria - Finalità - Soggezione alla disciplina generale del d.lgs. n. 196 del 2003 - Dati personali in essa contenuti - Individuazione dei titolari del trattamento - Conseguenze in tema di legittimazione passiva nell'azione volta alla cancellazione o alla rettifica dei dati.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
La cd. Centrale di allarme interbancaria (CAI o Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento), istituita dall'art. 10 bis della l. n. 386 del 1990, poi modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, ha lo scopo di informare gli operatori sui mancati pagamenti di assegni bancari emessi senza provvista, ed i dati contenuti nell'archivio sono trattati nel rispetto della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della "privacy") e i contitolari del trattamento sono, per i dati inseriti nella sezione centrale, la Banca d'Italia, sebbene questa si avvalga per la loro gestione di un ente esterno che assume la qualità di responsabile dei dati, nonché, per quelli inseriti nelle sezioni remote, i singoli istituti segnalanti. Ne consegue che il ricorso al Garante per la protezione dei dati personali volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del codice della "privacy", la rettifica o la cancellazione di un dato inserito nella CAI deve essere proposto nei confronti della Banca d'Italia, oltre che dell'istituto segnalante.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 10 bis, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 147 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 07/11/2001 num. 458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)