Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009 (Rv. 607548 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Centrale dei Rischi - Disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali - Applicabilità - Conseguenze - Segnalazione erronea - Responsabilità civile della Banca d'Italia - Configurabilità - Legittimazione passiva in ordine all'azione ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Rettifica o cancellazione - Ammissibilità.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
Nella gestione della Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196, in quanto la riconducibilità di tale trattamento all'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d), del d.lgs. cit. esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall'art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell'art. 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7 com. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7 com. 4, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 152
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)