Sez. L, Sentenza n. 156 del 19/01/1985 (Rv. 438362 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI PATRIMONIALI - PRATICA OSSERVATA PER MOLTI ANNI - CONSEGUENZE - NATURA CORRISPETTIVA DELLE ATTRIBUZIONI - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AI RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV..*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI PATRIMONIALI - PRATICA OSSERVATA PER MOLTI ANNI - CONSEGUENZE - NATURA CORRISPETTIVA DELLE ATTRIBUZIONI - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO AI RAPPORTI DI CUI ALL'ART. 409 N. 3 COD. PROC. CIV..*
In un contratto a prestazioni corrispettive come quello di lavoro subordinato, l'attribuzione al lavoratore, secondo una pratica osservata per molti anni, di vantaggi patrimoniali (determinati o determinabili) di natura aggiuntiva rispetto a quelli originariamente previsti è configurabile non come mera liberalità bensì come vero e proprio corrispettivo delle prestazioni del lavoratore e perciò come emolumento con carattere di obbligatorietà, avuto anche riguardo alla presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni durante il rapporto ed alla considerazione che un'elargizione liberale dell'imprenditore è concepibile soltanto se occasionale e collegata ad aventi particolari. Analogo principio è applicabile ai rapporti di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. caratterizzati da "una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato" (nella specie, rapporto di Agenzia). (V 2228/74, mass n 370600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)