Sez. U, Sentenza n. 4629 del 07/05/1998 (Rv. 515205 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Nuovo codice della strada - Provvedimento prefettizio di sospensione - Opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In base al combinato disposto degli artt. 218 e 205 del nuovo codice della strada, avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente è ammessa l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)