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Sez. U, Sentenza n. 6232 del 08/07/1996 (Rv. 498429 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento prefettizio di sospensione - Opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498429-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In base al combinato di sposto degli artt. 218 e 205 del nuovo codice della strada, avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente è ammessa l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)