Sez. U, Sentenza n. 6232 del 08/07/1996 (Rv. 498429 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento prefettizio di sospensione - Opposizione ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
In base al combinato di sposto degli artt. 218 e 205 del nuovo codice della strada, avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente è ammessa l'opposizione innanzi all'autorità giudiziaria regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)