Sez. 5, Sentenza n. 5691 del 22/03/2004 (Rv. 571379 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Fusione di società per incorporazione - Società incorporante - Detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - Applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ex art. 4, lett. b), della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 10 del d.l. n. 323 del 1996 - Contrasto con la direttiva CEE n. 335 del 1969, e succ. mod. - Esclusione - Questioni di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nel caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote dell'incorporata, l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 4, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al dPR 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 10, comma 5, del d.l. n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996, al quale non può essere attribuita natura interpretativa e, quindi, efficacia retroattiva), non trova ostacolo nella direttiva del Consiglio del 17 luglio 1969, n. 69/335/CEE - come modificata dalle direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE -, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante. Sono, inoltre, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: a) del predetto art. 4, lett. b), della tariffa allegata al dPR n. 131 del 1986, in riferimento all'art. 53 Cost., in quanto la suddetta ipotesi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante costituisce comunque espressione di potenzialità economica; b) della nota IV del medesimo art. 4 - secondo la quale, se la società incorporante ha la sede legale e amministrativa in altro Stato membro della Comunità, la fusione è registrata a tassa fissa -, in riferimento all'art. 3 Cost., poiché la norma costituisce applicazione del principio, espresso dalla citata direttiva n. 69/335/CEE, in base al quale le operazioni sottoposte a tassazione devono assolvere le imposte indirette in uno soltanto degli Stati membri della Comunità.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 4, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 09/04/1973 num. 80, Direttive del Consiglio CEE 10/06/1985 num. 303, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)