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Sez. 6, Sentenza n. 13685 del 20/04/1989 Ud. (dep. 14/10/1989) Rv. 182272 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PREVISTA DALL'ART. 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1989-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182272-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PREVISTA DALL'ART. 80 LEGGE N. 685 DEL 1975 - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*

Nell'ipotesi di importazione di modica quantità di sostanza stupefacente non può trovare applicazione la causa speciale di non punibilità ex art. 80 legge 22 dicembre 1975, n. 685. Invero, l'ipotesi dell'importazione, non essendo contemplata da tale norma, non è assimilabile, né concettualmente né sul piano dell'attività materiale, a quelle dell'acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti. Nè la mancata previsione dell'ipotesi della modica quantità in tema di importazione di sostanze stupefacenti è rapportabile ad un atteggiamento involontario del legislatore, ma discende dall'esigenza di reprimere con maggior rigore le attività primarie concernenti le predette sostanze (importazione, produzione, fabbricazione ecc.). (Conf mass n 175808; (Conf mass n 170956; (Conf mass n 166804).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)