Sez. 1, Sentenza n. 10287 del 24/05/1985 Ud. (dep. 07/11/1985) Rv. 170956 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - MANCATA PREVISIONE DELL'IPOTESI DELLA MODICA QUANTITÀ - RATIO.*
La mancata previsione dell'ipotesi della modica quantità di sostanza stupefacente nel reato di importazione di tali sostanze, di cui all'art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, non è rapportabile ad un atteggiamento involontario del legislatore, ma discende dall'esigenza di reprimere con maggior rigore le attività illecite primarie concernenti le sostanze stupefacenti (importazione, produzione, fabbricazione ecc.). (Conf mass n 159872; (Conf mass n 166024).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)