Sez. 1 - , Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018 (Rv. 647415 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Contratto di leasing – Fallimento pendente al 16 luglio 2006 - Distinzione tra leasing di godimento e traslativo – Conseguenze in ordine all'applicazione dell'art. 1526 c.c. – Art. 72-quater l.fall. – Applicabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di verifica dello stato passivo nei fallimenti pendenti alla data del 16 luglio 2006, nel caso di contratto di "leasing" occorre sempre distinguere a seconda che si tratti di "leasing" finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., mentre non può invocarsi l’art. 72 quater l.fall., come introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, trattandosi di norma espressamente applicabile soltanto nelle procedure concorsuali aperte successivamente alla predetta data.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 72 quater, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)