Sez. 1, Sentenza n. 2538 del 09/02/2016 (Rv. 638568 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Contratto di leasing - Art. 72 quater l. fall. - Applicabilità - Pendenza al momento del fallimento dell'utilizzatore - Sussistenza - Leasing già risolto prima del fallimento - Distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo - Conseguenze in ordine all'applicazione dell'art. 1526 c.c.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
L'art. 72 quater l.fall. trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell'utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l'art. 1526 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente ha l'onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall'applicazione della norma da ultimo citata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 59, Legge Falliment. art. 72 com. 5, Legge Falliment. art. 72 quater, Cod. Civ. art. 1526
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)