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Sez. U - , Sentenza n. 32356 del 13/12/2018 (Rv. 651957 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA | Provvedimento di ammissione di domanda in concorrenza eccezionale - Natura prodromica - Sussistenza - Conseguenze - Valutazione comparativa delle istanze pendenti - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651957-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA

In tema di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, il provvedimento di ammissione di una domanda in concorrenza eccezionale, previsto dall'art. 10 del r.d. n. 1775 del 1933, attenendo alla fase di ammissione ed essendo, pertanto, prodromico alla successiva gara tra le domande ammesse, non richiede alcuna valutazione comparativa delle istanze pendenti, bensì solo la ricognizione della sussistenza di uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico tale da giustificare l'ammissione oltre il termine. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima una delibera regionale di ammissione di una domanda in concorrenza tardiva, che aveva individuato l'interesse speciale prevalente nella oggettiva idoneità del relativo progetto a garantire una maggiore sicurezza del sistema elettrico generale, senza operare alcuna comparazione rispetto agli altri progetti già presentati).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 10, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 9, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)