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Sez. U, Sentenza n. 28338 del 22/12/2011 (Rv. 620155 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA | Provvedimento di ammissione di domanda in concorrenza eccezionale - Natura prodromica - Sussistenza - Conseguenze - Valutazione comparativa delle istanze pendenti - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620155-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - DOMANDA

In tema di concessioni di derivazione a scopo idroelettrico, il provvedimento di ammissione di una domanda in concorrenza eccezionale, previsto dall'art. 10 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, attenendo alla fase di ammissione ed essendo, pertanto, prodromico alla successiva gara tra le domande ammesse, non richiede alcuna valutazione comparativa delle istanze pendenti, bensì solo la ricognizione della sussistenza di uno speciale e prevalente motivo di interesse pubblico tale da giustificare l'ammissione oltre il termine.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 9, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)