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Sez. 1, Sentenza n. 7964 del 23/07/1999 (Rv. 528900 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Annullamento d'ufficio per difetto di motivazione dell'atto impugnato - Ostatività all'annullamento d'ufficio per tale vizio del divieto di rinnovazione dell'atto impugnato previsto dall'art. 21 del d.P.R. n. 636/72 - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528900-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Il divieto di rinnovazione dell'atto impugnato di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quando il vizio consista nel difetto di motivazione, non opera nell'ipotesi in cui la amministrazione finanziaria, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, proceda d'ufficio all'annullamento dell'atto che difetti di motivazione e, prima che siano scaduti i termini per l'accertamento, provveda ad emettere un avviso sostitutivo del precedente. Detto divieto, infatti, riguarda la possibilità di procedere alla convalida, su impulso del giudice tributario, dello stesso atto impugnato al fine della conservazione dello stesso, emendato dei vizi sanabili, ed al fine di consentire la prosecuzione del giudizio sugli altri motivi di ricorso, mentre nella ipotesi di annullamento di ufficio dell'atto impugnato e di sostituzione di questo con altro atto non si ha una vicenda di "rinnovazione" dell'atto impugnato - per effetto della rinnovazione, l'amministrazione non emana un atto "nuovo", ma riproduce quello stesso sottoposto ad impugnazione, emendato, però, dal vizio formale sanabile, denunciato dal contribuente -, ma si ha la spontanea eliminazione dell'atto oggetto del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere, ed emanazione di un nuovo atto, che, al fine di evitarne la definitività, richiede di essere a sua volta impugnato, dando così vita ad un nuovo giudizio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)