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Sez. 5, Sentenza n. 3951 del 19/03/2002 (Rv. 553137 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI | Atto impugnato affetto da vizio di incompetenza - Commissione tributaria - Sospensione del processo e assegnazione di termine per la rinnovazione dell'atto - Omissione - Rinnovazione dell' atto da parte di ufficio competente - Esclusione - Fondamento - Impugnazione della sentenza - Necessità.
Stato
decisa il 2002-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553137-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTI

La possibilità per l'Amministrazione di emettere più avvisi di accertamento nei confronti dello stesso contribuente ed aventi ad oggetto il medesimo presupposto di imposta è circoscritta a casi determinati e non può essere riconosciuta indiscriminatamente. Più in particolare, in materia di imposte dirette, qualora un atto di accertamento sia annullato in primo grado, perché emesso da ufficio incompetente, l'ufficio delle imposte competente non può, in pendenza dell'appello, e senza aver previamente annullato il primo nell'esercizio dei poteri di autotutela, emettere un nuovo atto impositivo, avente il medesimo contenuto e riferito agli stessi anni d'imposta, giacché ciò comporterebbe la presenza contemporanea di più atti di imposizione relativi al medesimo credito tributario, in violazione del divieto, formulato nell'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di plurima imposizione in dipendenza dello stesso presupposto. Nè la mancata sospensione del processo da parte della commissione tributaria, con l'assegnazione di un termine per la rinnovazione dell' atto - come previsto dall'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, qualora sia rilevato un vizio di incompetenza, proprio come nella specie, o, comunque, non attinente all'esistenza o all'ammontare del credito tributario -, abilita l'Amministrazione a reiterare validamente l'accertamento, essendo essa tenuta ad impugnare la decisione per dolersi della mancata sospensione del giudizio con assegnazione del termine, e potendo, solo in caso di accoglimento del gravame, avvalersi della facoltà di rinnovare l'atto, con l'effetto di impedire "ogni decadenza" e far "cessare la materia del contendere sui motivi che hanno determinato l'emanazione dell'ordinanza nonché sui motivi che risultano accolti nell'atto rinnovato"; in difetto di tale impugnazione, l'Amministrazione non può che prestare acquiescenza alla sentenza del giudice tributario e, dopo aver annullato il primo atto, emettere il nuovo atto impositivo, ma senza il riparo dell'impedimento della decadenza eventualmente già verificatosi (nella specie, si è esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di reiterazione dell'avviso di accertamento nullo prevista dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 67, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)