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Sez. U, Sentenza n. 1732 del 07/02/2002 (Rv. 552128 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Componenti - Nomina - Criteri ex art. 21 D.Lgs. 382/1944 - Questione di legittimità costituzionale (contrasto con l'art. 108 Cost.) - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2002-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552128-01

AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382, con riferimento all'art. 108 della Costituzione, in quanto tale norma, nello stabilire i criteri di nomina dei componenti del Consiglio Nazionale forense assicura, per il metodo elettivo ivi contemplato, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, nel rispetto dei principi dell'indipendenza del giudice e dell'imparzialità dei giudizi.

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 59, Legge 23/11/1944 num. 382 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)