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Sez. U, Sentenza n. 185 del 10/01/1992 (Rv. 475249 - 01)

Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense | Nomina dei componenti e procedimento disciplinare davanti al medesimo - Rispettiva disciplina ex artt. 21 decreto legislativo n. 382 del 1944 e 59 e seguenti del R.D. n. 37 del 1934 - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 108 della Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475249-01

Avvocato e procuratore - Consiglio Nazionale Forense

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del decreto legislativo 23 novembre 1944 n. 382 e degli artt. 59 e seguenti del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, in riferimento all'art. 108 della costituzione, in quanto tali norme, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale forense ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge in materia di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all' indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi. (V. Sent. 284/86, Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Decreto Legisl. 23/11/1944 num. 382 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)