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Sez. 1, Sentenza n. 7070 del 14/04/2004 (Rv. 572056 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Preliminare di vendita - Promittente venditore - Fallimento - Promissario acquirente - Richiesta di adempimento in forma specifica - Curatore fallimentare - Diritto di opzione fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto - Manifestazione della relativa volontà nel primo atto processuale - Mancanza della sottoscrizione della parte - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572056-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Nell'ipotesi di controversia instaurata dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, la scelta del curatore del sopravvenuto fallimento del promittente venditore di sciogliersi, ai sensi dell'art. 72 l. fall., dal contratto - scelta per la quale non sono richiesti atti formali o manifestazioni esplicite di volontà - può essere validamente espressa nel primo atto processuale, pur se non sottoscritto dalla parte, integrando tale opzione, sul piano processuale, gli estremi dell'eccezione in senso proprio, e traducendosi nell'esercizio di un potere dispositivo della parte non riconducibile all'esclusiva iniziativa del difensore in contrasto con la volontà del proprio rappresentato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)