Sez. 1, Sentenza n. 15551 del 07/12/2000 (Rv. 542545 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Preliminare di vendita - Promittente venditore - Fallimento - Promissario acquirente - Richiesta di adempimento in forma specifica - Curatore fallimentare - Diritto di opzione tra l'esecuzione ovvero lo scioglimento del contratto - Manifestazione della relativa volontà in comparsa di risposta - Legittimità - Comparsa priva della sottoscrizione della parte - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Nell'ipotesi di controversia instaurata dal promissario acquirente per l'adempimento in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita, la scelta del curatore del sopravvenuto fallimento del promittente venditore di sciogliersi dal contratto, ai sensi dell'art. 72, comma quarto, legge fall. - scelta per la quale non sono richiesti atti formali o manifestazioni esplicite di volontà - può essere validamente espressa nella comparsa di risposta, pur se non sottoscritta dalla parte, integrando tale opzione, sul piano processuale, gli estremi dell'eccezione in senso proprio, e traducendosi nell'esercizio di un potere dispositivo della parte non riconducibile all'esclusiva iniziativa del difensore in contrasto con la volontà del proprio rappresentato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)