Sez. 4, Sentenza n. 1541 del 22/07/1985 Cc. (dep. 16/08/1985) Rv. 170240 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - TERMINE DI PRESENTAZIONE - FATTISPECIE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - TERMINE DI PRESENTAZIONE - FATTISPECIE.*
L'istanza per la remissione del debito di spese di giustizia e di mantenimento va presentata dal condannato nel mese che precede la dimissione e comunque non oltre i tre mesi successivi. È inammissibile l'istanza presentata prima del suddetto limite cronologico che costituisce vero e proprio requisito genetico del diritto azionato con l'istanza stessa. (nella fattispecie l'istanza era stata presentata oltre un anno prima della scadenza della pena da espiare). (Conf mass n 168462).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)