diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 401 del 11/02/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168462 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO.*
Stato
decisa il 1985-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168462-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ISTANZA - TERMINE - CARATTERE PERENTORIO.*

La richiesta o la proposta di remissione del debito per spese del procedimento e di mantenimento prevista dall'art. 96 Reg. Ord. Pen., non può essere presentata oltre i tre mesi successivi alla dimissione del condannato. Tale termine è perentorio ed è quindi stabilito a pena di inammissibilità, in quanto circoscriva in precisi limiti di tempo l'Esercizio del diritto introdotto dalla norma primaria e cioè dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354, il cui contenuto la norma regolamentare rende concretamente applicabile attraverso la fissazione di termini e modalità dettagliate, sempre nei limiti della sua natura istituzionale ed in armonia con le finalità della legge. (V mass n 157411; (V mass n 157412; (V mass n 154494; (V mass n 153132; (V mass n 144340; (Conf mass n 144078).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)