Sez. 1, Sentenza n. 618 del 22/01/1983 (Rv. 425364 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ORDINARIO (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - AFFIDAMENTO DI UN MINORE - DECISIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMO - DECRETO EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO SEZIONE MINORENNI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 739 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE ORDINARIO (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI - AFFIDAMENTO DI UN MINORE - DECISIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - RECLAMO - DECRETO EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO SEZIONE MINORENNI - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 739 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Il decreto emesso dalla Corte d'appello, Sezione per i minorenni, a norma dell'art. 739 cod. proc. civ., in Sede di reclamo avverso provvedimento del tribunale per i minorenni circa l'affidamento di un minore, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto si limita a regolare l'Esercizio della potestà dei genitori, nell'interesse preminente del minore medesimo, senza incidere in via definitiva su posizioni di diritto soggettivo, essendo riesaminabile dallo stesso giudice che l'ha emesso, non solo per motivi sopravvenuti, ma anche per ragioni originarie di merito o di legittimità. Tale principio manifestamente non pone in contrasto il citato art. 739 cod. proc. civ. con l'art. 3 della Costituzione, atteso che l'esclusione di detta impugnabilità si ricollega alla obiettiva natura di quel decreto, privo di carattere decisorio e definitivo. (V 2643/82; (V 3939/81, mass n 414595; (V 5943/79, mass n 402614; (V 2617/79, mass n 398950).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)