Sez. 3, Sentenza n. 12684 del 27/11/1991 (Rv. 474787 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Destinazione agroturistica del fondo - Ininfluenza sulla spettanza del diritto di prelazione e riscatto a favore dell' affittuario coltivatore diretto.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere
La destinazione agroturistica del fondo non priva l'affittuario- coltivatore diretto del diritto di prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 perché non ne muta la funzione agricola trattandosi di una forma di turismo nelle campagne volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, secondo le indicazioni dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1985 n. 730.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 05/12/1985 num. 730 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)