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Sez. 3, Sentenza n. 384 del 11/01/2007 (Rv. 595595 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Destinazione agroturistica del fondo - Diritto di prelazione e riscatto a favore dell'affittuario coltivatore diretto - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595595-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE

La destinazione agroturistica del fondo non priva l'affittuario-coltivatore diretto del diritto di prelazione e riscatto che a lui compete ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, perchè non ne muta la funzione agricola, trattandosi di una forma di turismo nelle campagne volta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, nonché ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, secondo le indicazioni dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1985 n. 730. (Nella specie, relativa ad esecuzione forzata dell'obbligo di concludere un contratto preliminare subordinato al mancato esercizio della prelazione del confinante, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva disposto il trasferimento coattivo in favore del terzo promissario acquirente, benché la confinante avesse esercitato il diritto di prelazione, a lei spettante alla stregua del principio sopra riportato).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)