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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20046 del 30/07/2018 (Rv. 650075 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE | Distanze per impianti dal fondo contiguo - Art. 899, comma 2, c.c. - Tubi d'acqua pura o lurida - Presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650075-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - PER TUBI - IN GENERE

In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione di cui all'art. 889, comma 2, c.c. - secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro - si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni e trasudamenti che non ammette prova contraria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)