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Sez. 2, Sentenza n. 2558 del 02/02/2009 (Rv. 606601 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Distanze per impianti dal fondo contiguo - Art. 889, secondo comma, cod. civ. - Tubi d'acqua pura o lurida - Presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606601-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE

In tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione dell'art. 889, secondo comma, cod. civ., secondo cui per i tubi d'acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro, si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni o trasudamenti che non ammette la prova contraria. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso secondo cui un pluviale discendente dal tetto, realizzato a distanza inferiore da quella prescritta, non comportando un pericolo permanente per il fondo del vicino, doveva considerarsi escluso dall'applicazione della suddetta norma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)