Sez. 1, Sentenza n. 2939 del 13/09/1968 (Rv. 335706 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA ESECUTIVA - RISCOSSIONE DI PARTE DI UNA MAGGIORE PRETESA CREDITORIA DEDOTTA IN GIUDIZIO - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - SENTENZA ESECUTIVA - RISCOSSIONE DI PARTE DI UNA MAGGIORE PRETESA CREDITORIA DEDOTTA IN GIUDIZIO - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
E perfettamente compatibile, con la volonta di gravarsi avverso una sentenza esecutiva, la circostanza di avere riscossa parte di una maggiore pretesa creditoria dedotta in giudizio, in quanto la riscossione della porzione di credito per cui vi fu condanna non esclude l'impugnativa della decisione per la differenza di credito richiesta, ma negata dal giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)