Sez. 2, Sentenza n. 953 del 07/04/1970 (Rv. 346403 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE DI CREDITO RICONOSCIUTA NELLA SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE DI CREDITO RICONOSCIUTA NELLA SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
Non costituisce acquiescenza il comportamento della parte parzialmente vittoriosa, la quale si limiti a pretendere, anche a mezzo di intimazione di precetto e di susseguenti Atti esecutivi, il pagamento del credito riconosciutole dalla sentenza. L'esecuzione della sentenza e la Mancanza di riserva di impugnazione non rappresentano, infatti, in se, Atti incompatibili con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. (Conf 1061-69, massima n 339551 V 3599-68, massima n 336846 2939-68, massima n 335706).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)