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Sez. 2, Sentenza n. 953 del 07/04/1970 (Rv. 346403 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE DI CREDITO RICONOSCIUTA NELLA SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346403-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - ESECUZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA PARTE DI CREDITO RICONOSCIUTA NELLA SENTENZA - ACQUIESCENZA - ESCLUSIONE.*

Non costituisce acquiescenza il comportamento della parte parzialmente vittoriosa, la quale si limiti a pretendere, anche a mezzo di intimazione di precetto e di susseguenti Atti esecutivi, il pagamento del credito riconosciutole dalla sentenza. L'esecuzione della sentenza e la Mancanza di riserva di impugnazione non rappresentano, infatti, in se, Atti incompatibili con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. (Conf 1061-69, massima n 339551 V 3599-68, massima n 336846 2939-68, massima n 335706).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)