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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 91 del 2007

Decisione
decisa il 2007-03-05, depositata il 2007-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:91
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 31128

  • Reati e pene
  • Prescrizione
  • Termini
  • Modifiche normative comportanti un regime più favorevole al reo
  • Disciplina transitoria
  • Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata l'apertura del dibattimento
  • Denunciata violazione del principio di eguaglianza
  • Omessa descrizione della fattispecie
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni in tema di termine di prescrizione sia limitata ai processi di primo grado in cui non sia stata ancora dichiarata l'apertura del dibattimento. Infatti, a prescindere dal fatto che la norma de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 393 del 2006 limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Sulla incostituzionalità dell'art. 10, comma, 3 della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole "dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché", v., citata, sentenza n. 393/2006. - Sulla manifesta inammissibilità per omessa descrizione della fattispecie v., citate, ordinanze n. 49/2007 e n. 459/2006.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 16 dicembre 2005 dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, nel procedimento penale a carico di M. A., iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2006. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 3 della Costituzione – dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione); che il rimettente censura la predetta norma, nella parte in cui prevede che l'applicazione delle più favorevoli disposizioni per il reo in ordine al termine di prescrizione del reato, contenute nell'art. 6 della medesima legge n. 251 del 2005, sia limitata, quanto ai processi di primo grado, unicamente a quelli per i quali non «sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento»; che, secondo il giudice a quo, la censurata disposizione «introduce, di fatto, una diversità di trattamento dei processi già pendenti ed incardinati» (categoria alla quale appartiene – rileva il rimettente – il giudizio principale), rispetto a quelli «per i quali il dibattimento in primo grado non è ancora stato dichiarato aperto», donde la conseguente «violazione dell'art. 3 della Costituzione», atteso che i «benefici relativi alla maggiore brevità del termine prescrizionale» sono circoscritti «ad alcuni processi e, quindi ad alcuni cittadini».
punto 2
Considerato che il Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, ha sollevato, con l'ordinanza di cui in epigrafe, questione di legittimità costituzionale – in riferimento all'art. 3 della Costituzione – dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione); che – a prescindere dal rilievo che questa Corte, con la sopravvenuta sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché» – deve rilevarsi che il giudice a quo ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione, di talché la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (in tal senso, si vedano, da ultimo, le ordinanze n. 49 del 2007 e n. 459 del 2006).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata – in riferimento all'art. 3 della Costituzione – dal Tribunale di Patti, sezione distaccata di Sant'Agata di Militello, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Alfonso QUARANTA, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2007. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

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