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Sez. 1, Sentenza n. 39083 del 14/11/2006 Cc. (dep. 27/11/2006) Rv. 235984 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235984-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, la figura speciale di espulsione "sostitutiva", prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e succ. modif. nei confronti dello straniero condannato e detenuto in esecuzione pena, presupponendo che questi si trovi in una delle situazioni indicate nell'art. 13, comma secondo, non risulta applicabile laddove (in conseguenza della tardiva presentazione della domanda di rinnovo di permesso soggiorno) spetti ancora alla competente autorità amministrativa il compito di controllare previamente la sussistenza, o non, delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno, non essendo il Tribunale di sorveglianza legittimato a entrare nel merito della riferibilità a causa di forza maggiore del ritardo medesimo, per inferirne automaticamente l'espulsione dello straniero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)