Sez. 1, Sentenza n. 3500 del 11/01/2007 Cc. (dep. 30/01/2007) Rv. 235743 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
La figura speciale dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, L. n. 286 del 1998, può essere disposta solo qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste, come presupposto per l'espulsione amministrativa, nell'art. 13, comma secondo, stessa legge, e tra queste non vi rientra l'esistenza di altra condanna penale; quanto al permesso di soggiorno, non compete al Tribunale di sorveglianza, pronunciarsi in ordine alla esistenza o meno delle condizioni per il suo rinnovo, quand'anche tempestivamente richiesto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)