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Sez. L, Sentenza n. 2506 del 21/03/1997 (Rv. 503157 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Ufficio del destinatario - Nozione - Conseguenze - Notificazione effettuata presso gli uffici del comune e concernente un'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti del sindaco, non in quanto tale, ma quale comune cittadino - Validità.
Stato
decisa il 1997-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503157-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

Per ufficio del destinatario, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., deve intendersi non solo quello da costui creato, organizzato o diretto per la trattazione degli affari propri, ma anche quello dove egli presta comunque servizio o svolga una sua attività senza che rilevi il fatto che si tratti di attività privata o pubblica; ne consegue che l'essere destinatario dell'atto (nella specie, di un'ordinanza - ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro) non quale sindaco, ma quale comune cittadino, non esclude la regolarità della notifica effettuata presso il comune.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)