Sez. 1, Sentenza n. 7329 del 05/07/1993 (Rv. 483010 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio | Art. 139 cod. proc. civ. - Disciplina - Espressioni "ufficio" e "addetto all'ufficio" - Portata.
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio
In tema di notificazione, agli effetti della disposizione di cui all'art. 139 cod. proc. civ., il termine "ufficio" comprende il luogo in cui il destinatario svolga in modo continuativo attività lavorativa o presti, comunque, servizio, anche se trattasi di attività di servizio di carattere volontario, configurabili come mansioni onorarie in favore di uno Stato (nella specie, console onorario), senza che, a tale riguardo, assumano rilievo la natura di pubblico impiego e la stabilità o non del relativo rapporto. Egualmente in senso ampio deve essere intesa l'espressione "addetto all'ufficio" contenuta nella richiamata disposizione, la quale trova il suo fondamento nella presunzione che, data l'esistenza di una relazione immediata ed obiettiva tra la persona "addetta" ed il luogo in cui la consegna dell'atto deve essere eseguita, il consegnatario (nella specie, impiegata del consolato) provvederà ad effettuarne la consegna stessa al destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)