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Sez. L, Sentenza n. 3089 del 17/02/2004 (Rv. 570198 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Giudizio concernente il relativo diritto - Contestazione, da parte del datore di lavoro, della legittimità dell'avviamento - Accertamento incidentale sul punto con potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570198-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Ove il datore di lavoro - destinatario dell'atto amministrativo di avviamento e convenuto dal lavoratore avviato per l'accertamento del suo diritto soggettivo all'assunzione - contesti in giudizio la legittimità del suddetto provvedimento, rimane devoluto al giudice ordinario il sindacato incidentale della suddetta legittimità con il conseguente potere di disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva disapplicato, perché illegittimo, l'atto con il quale la competente sezione di collocamento, a seguito di richiesta di assunzione di braccianti agricoli, senza ulteriori specificazioni, ma chiaramente da riferirsi a soggetti in possesso di determinati requisiti, perché effettuata nell'ambito di applicazione di una deliberazione della Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, aveva avviato alcuni lavoratori che non erano in possesso dei predetti requisiti).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)