diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12968 del 27/05/2010 (Rv. 613791 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Giudizio concernente il relativo diritto - Contestazione, da parte del datore di lavoro, della legittimità dell'avviamento - Accertamento incidentale sul punto con potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613791-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

In materia di collocamento obbligatorio al lavoro, ove il datore di lavoro - destinatario dell'atto amministrativo di avviamento e convenuto dal lavoratore avviato per l'accertamento del diritto soggettivo all'assunzione - contesti in giudizio la legittimità del suddetto provvedimento, rimane devoluto al giudice ordinario il sindacato incidentale della suddetta legittimità, con il conseguente potere di disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva sindacato la legittimità dell'avviamento al lavoro di una lavoratrice, escludendo il diritto di questa all'assunzione per indisponibilità del posto).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)